Principale normativa di riferimento
Norme Nazionali:
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale, in particolare Parte terza, Sezione II,Titolo IV, Capo II (Tutela delle acque dall’ inquinamento)
Norme Regionali:
L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b
Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo. (artt. 91-209) (1) (1a) (1b)
Richiesta autorizzazione scarico
Atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in aree non servite da pubblica fognatura ai sensi dell’art.124 del D.lgs. 152/2006.
Competenze amministrative
Ai sensi dell’art.124 del D.lgs. 152/2006, lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate deve essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Al comune spetta il rilascio e il controllo delle autorizzazioni:
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all’ allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura di tutte le acque reflue domestiche e/o assimilabili;
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degli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue esclusivamente domestiche e/o meteoriche di dilavamento, provenienti da insediamenti con numero di vani inferiore a 50 o volume inferiore a mc 50.000, non allacciabili alla rete fognaria.
Procedura di autorizzazione
L' autorizzazione allo scarico prevista dall' art.124 del D.Lgs. n. 152/2006 viene rilasciata a seguito della realizzazione di impianti di smaltimento che risultino conformi alla vigente normativa in materia, sia nazionale che regionale.
Tali impianti devono essere realizzati in forza di un titolo abilitativo edilizio legittimo, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
Ai sensi dell'art.124, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata entro il termini di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda; trovano applicazione le disposizioni della legge n. 241/90 ed, in particolare quelle dell' art.2 comma 7, in ordine alla sospensione dei termini amministrativi nel caso di presentazione di istanze incomplete.
Durata dell’autorizzazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, e un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alla adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
La perdita di efficacia dell’autorizzazione e la conseguente presenza di scarichi non autorizzati comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006.