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Settore di appartenenza Procedimenti Tipo di attività Segnalazioni Oggetto della domanda PDC_Richiesta di Permesso di Costruire (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380_artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
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    • RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

      (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 )

      Descrizione

      Il procedimento in esame è relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio per tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

      Interventi subordinati a permesso di costruire (Art. 10 del D.P.R. n. 380/2001):

      Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

      a) gli interventi di nuova costruzione (art. 3, comma 1,lettera e) del d.P.R. n. 380/2001);

      b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1,lettera f) del d.P.R. n. 380/2001), Attività n.20, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016);

      c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (Attività n.8, Tabella A, Sez. II del d.lgs. n. 222/2016);

      d) Interventi in deroga agli strumenti urbanistici  (Art. 14 del D.P.R. n. 380/2001)

      e) interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire (art. 22, c. 7 d.P.R. n. 380/2001) 

      Presupposti per il rilascio del permesso di costruire (Art. 12 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.):

      Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ed è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.

      Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire (Art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.):

      Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

      Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga.

      La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

      La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

      Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

      Procedimento per il rilascio del permesso di costruire  (Art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.):

      La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II del d.P.R.380/2001 s.m..

      Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

      Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

      Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

      Il termine dell' istruttoria può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. 

      Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di provvedimento.

      Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

      Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda

      Intervento sostitutivo regionale

      (articolo Art. 21 del D.P.R. n. 380/2001 così sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)

       Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l’eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell’ufficio dell’amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

  • Normativa di Riferimento
    • FonteRiferimentoAllegatoLink
      NazionaleD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
      NazionaleScarica la Legge 241/90
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