Settore di appartenenza Procedimenti Tipo di attività Segnalazioni Oggetto della domanda SCIA - segnalazione certificata di inizio attività (art. 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380-art. 19, 19-bis I. 7 agosto 1990,n.241-artt.5,6,e 7,d.P.R. 7 settembre
  • Servizio
    • Sportello delle Imprese
  • Responsabile del Procedimento
  • Descrizione
    • LA SCIA EDILIZIA NEI PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA (D.P.R. 380/2001)

      La Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia, approvata in Conferenza Unificata il 12 giugno 2014, quando è rivolta allo Sportello Unico per l’Edilizia, in quanto riguarda un intervento edilizio escluso dalla competenza del D.P.R. 160/2010, deve essere ricondotta al procedimento di cui all’art. 22, 23 e all’art. 23.bis del D.P.R. 380/01.

       

      1)    LA SCIA SENZA RICHIESTA CONTESTUALE DI ATTI PRESUPPOSTI

      Quando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia è presentata ai sensi dell’art. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001 e art. 23.bis, c. 1 primo periodo, questa deve prevedere solamente le possibilità di compilazione indicate nell’allegato fac-simile (SCIA SUE SENZA ATTI PRESUPPOSTI) e pertanto escludere sempre la possibilità di compilazione dei campi che prevedono la possibilità di allegare la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione di atti di assenso presupposti alla SCIA, ciò in quanto in questa fattispecie di procedimento siamo in presenza di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia immediatamente efficace, così come prevede l’art. 19, Legge 241/1990.

      Le possibili fattispecie che si possono concretizzare in questa tipologia di procedimento per ogni quadro sono:

      a)    la non necessità di acquisizione di atti di assenso presupposti alla SCIA in quanto l’intervento non rientra tra quelli soggetti a assenso preventivo o la possibilità di autocertificare, attestare, asseverare o certificare tali atti di assenso;

      b)    la non necessità di acquisizione di atti di assenso presupposti alla SCIA in quanto gli atti di assenso sono stati preliminarmente acquisiti, sempre per il tramite del SUE, presentando adeguata istanza preliminare ai sensi dell’art. 23.bis, c. 1 primo periodo del D.P.R. 160/2010.

       

      2)    LA SCIA CON RICHIESTA CONTESTUALE DI ATTI PRESUPPOSTI

      Quando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia è presentata ai sensi dell’art. 23.bis. c. 2 del D.P.R. 380/2001, questa può prevedere tutte le possibilità di compilazione indicate nell’allegato fac-simile (SCIA SUE CON ATTI PRESUPPOSTI).

      In questa fattispecie è sempre possibile compilare i vari campi, compresi quelli che prevedono la possibilità di allegare la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione di atti di assenso presupposti alla SCIA, ciò in quanto in questa fattispecie di procedimento siamo in presenza di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia non immediatamente efficace, in quanto “l'interessato può dare inizio ai lavori  solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenutaacquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo dellaconferenza di servizi.”, così come disposto dall’art. 23.bis, c. 2 dello stesso D.P.R. 380/01.

       

      Ciò significa che prima di avviare l’azione edilizia il soggetto interessato dovrà attendere la comunicazione da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia dell’acquisizione degli atti di assenso presupposti, acquisiti anche tramite conferenza di servizi. Solo dal quel momento l’interessato è abilitato a realizzare l’intervento edilizio.

       

      Le possibili fattispecie che si possono concretizzare in questa tipologia di procedimento per ogni quadro sono:

      1)      la non necessità di acquisizione alcuni degli atti di assenso presupposti alla SCIA in quanto l’intervento non rientra tra quelli soggetti ad assenso preventivo o la possibilità di autocertificare, attestare, asseverare o certificare tali atti di assenso

      2)      alcuni atti di assenso sono stati preliminarmente acquisiti, sempre per il tramite del SUE, presentando adeguata istanza ai sensi dell’art 23 bis c. 1 primo periodo del DPR 380/2001 . Tale fattispecie potrebbe incorrere in modo particolare, nel caso in cui si tratti di una variante ad un progetto già approvato, che non vada ad incidere sulle parti soggette ad atto di assenso

      3)      la necessità di acquisizione di atti di assenso presupposti alla SCIA in quanto l’intervento rientra tra quelli soggetti ad assenso preventivo e pertanto si allega la documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione degli atti di assenso stessi da parte dello Sportello Unico  per l’Edilizia.

       

torna all'inizio del contenuto